Nuove Regole Ue sul Greenwashing: Obblighi e Divieti a Partire dal 27 Settembre 2026
Dal 27 settembre 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni europee per contrastare il greenwashing, imponendo obblighi di chiarezza e veridicità alle comunicazioni ambientali.
In Breve
- Quando entreranno in vigore le nuove regole sul greenwashing?
- Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
- Quali sono i principali divieti introdotti dalle nuove normative?
- Tra i divieti ci sono le etichette di sostenibilità non certificate e le affermazioni ambientali generiche non dimostrate.
- Chi è responsabile per il controllo delle pratiche commerciali scorrette?
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è responsabile per il controllo delle pratiche commerciali scorrette.
Dal 27 settembre 2026, le nuove disposizioni sulla comunicazione ambientale, previste dalla direttiva (UE) 2024/825 e recepite in Italia con il decreto legislativo 30/2026, entreranno ufficialmente in vigore. Queste regole mirano a combattere il fenomeno del greenwashing, imponendo obblighi di chiarezza e veridicità nelle affermazioni relative alla sostenibilità dei prodotti.
Le nuove normative stabiliscono che un prodotto presentato come sostenibile deve specificare chiaramente quale caratteristica è oggetto del claim, a quale parte del prodotto si riferisce e quali elementi lo supportano. Inoltre, la normativa rafforza le informazioni relative alla durabilità e alla riparabilità dei beni.
Tra i divieti introdotti, spiccano le etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione riconosciuti o non stabilite da autorità pubbliche. Sono vietate anche le affermazioni ambientali generiche non dimostrate e i claim che estendono il beneficio dichiarato all’intero prodotto o all’intera attività quando riguardano solo un aspetto specifico. Inoltre, le dichiarazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo, basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni, saranno considerate ingannevoli.
È importante notare che non sarà consentito presentare come distintivo un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti di una categoria. Le comunicazioni ingannevoli sulla durata, la riparabilità, gli aggiornamenti software e la sostituzione dei materiali di consumo saranno anch’esse sanzionabili.
Le promesse riguardanti le prestazioni ambientali future devono poggiare su impegni verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico. Queste disposizioni si applicano a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, e riguardano anche informazioni apparentemente minori come indicazioni in confezione, simboli, nomi di prodotto o contenuti online.
Per adeguarsi a queste nuove regole, le imprese dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione, controllando la precisione, la documentazione e la coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto. È consigliabile che la revisione avvenga prima dell’approvazione di nuove campagne, confezioni e siti web.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sarà responsabile per il controllo delle pratiche commerciali scorrette. Potrà vietare pratiche ingannevoli e applicare sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo commisurato al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali. Inoltre, le comunicazioni possono essere impugnate da consumatori e associazioni davanti al giudice, che potrà ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e richiedere risarcimenti.
Infine, l’impatto economico per le imprese varierà in base al numero di prodotti, canali e affermazioni ambientali. Alcune aziende potrebbero dover semplicemente correggere messaggi specifici, mentre altre potrebbero necessitare di una revisione più ampia del packaging, dei materiali commerciali, dei siti e delle procedure interne. È altamente raccomandato affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore delle nuove regole per evitare complessità e oneri maggiori.
